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Diritto d'autore

Il diritto d'autore e le condizioni di rappresentazione di un'opera dipendono da ogni paese.

La legge sul diritto d'autore e le condizioni di rappresentazione di un'opera dipendono da ogni paese. Spetta a ogni utente assicurarsi della legislazione del paese di visione.

A titolo di esempio, elenco non esaustivo di paesi che autorizzano le proiezioni pubbliche nel contesto di attività culturali e/o pedagogiche senza scopo di lucro.

Stati Uniti

Legge sul diritto d'autore del 1976, modificata più recentemente dalla legge del 1º novembre 1995: Art. 107

Nonostante le disposizioni degli articoli 106 e 106A, l'uso corretto di un'opera protetta, compresi la riproduzione in forma di copie o fonogrammi o con qualsiasi altro mezzo previsto da tali disposizioni, per scopi quali la critica, il commento, la cronaca, l'insegnamento (compresi la riproduzione in più copie per l'uso in classe), la formazione o la ricerca, non costituisce una violazione del diritto d'autore. Al fine di determinare se l'uso di un'opera in un caso specifico è corretto, devono essere considerati in particolare i seguenti fattori: 1) Lo scopo e il carattere dell'uso, in particolare se commerciale o meno o destinato a scopi educativi e senza scopo di lucro. 2) La natura dell'opera protetta. 3) Il volume e l'importanza della parte utilizzata in relazione all'intera opera protetta. 4) L'effetto dell'uso sul mercato potenziale dell'opera protetta o sul suo valore.

Regno Unito

Legge sul diritto d'autore del 1988: Capitolo 48 Art. 34

La diffusione o la proiezione a scopi didattici, davanti a un pubblico di questa natura e all'interno di un istituto di istruzione, di una registrazione sonora, di un film non costituisce una diffusione o proiezione pubblica dell'opera tale da violare il diritto d'autore.

Irlanda

Legge del 2000 sul diritto d'autore e i diritti connessi: Capitolo 6 Art. 55

Atti autorizzati rispetto a opere protette: Rappresentazione o esecuzione, diffusione o proiezione di un'opera nel contesto delle attività di un istituto di istruzione. 1) La rappresentazione o l'esecuzione di un'opera letteraria, drammatica o musicale davanti a un pubblico costituito da insegnanti o alunni di un istituto di istruzione o da altre persone direttamente interessate alle attività dell'istituto da parte di un insegnante o di uno studente nel contesto delle attività dell'istituto o da parte di qualsiasi persona all'interno dell'istituto, a fini didattici non costituisce una rappresentazione o esecuzione pubblica idonea a pregiudicare il diritto d'autore. 2) La diffusione o la proiezione a fini didattici, davanti a un pubblico della natura di cui al comma 1) e all'interno di un istituto di istruzione, di una registrazione sonora, di un film, di una trasmissione radiofonica o di un programma distribuito via cavo non costituisce una diffusione o proiezione pubblica dell'opera idonea a pregiudicare il diritto d'autore.

Canada

Legge sul diritto d'autore L.R.C. (1985), cap. C-42, modificata per l'ultima volta il 22 giugno 2016: Art. 29.4 e Art. 29.5

Riproduzione a fini pedagogici: Non costituisce una violazione del diritto d'autore il fatto che un istituto di istruzione o una persona che agisce sotto la sua autorità riproduca un'opera per presentarla visivamente a fini pedagogici e nei locali dell'istituto e compia qualsiasi altro atto necessario per presentarla a tali fini. Rappresentazioni: Non costituiscono violazioni del diritto d'autore i seguenti atti, se compiuti da un istituto di istruzione o da una persona che agisce sotto la sua autorità, nei suoi locali, a fini pedagogici e non a scopo di lucro, davanti a un pubblico costituito principalmente da studenti dell'istituto: a) L'esecuzione dal vivo e pubblica di un'opera, principalmente da parte degli studenti dell'istituto. b) L'esecuzione pubblica sia della registrazione sonora che dell'opera o della prestazione che la costituiscono, a condizione che la registrazione non sia una copia contraffatta. c) L'esecuzione pubblica di un'opera o di qualsiasi altro oggetto del diritto d'autore durante la loro comunicazione al pubblico per telecomunicazione. d) L'esecuzione pubblica di un'opera cinematografica, a condizione che l'opera non sia una copia contraffatta.

Italia

Legge sul diritto d'autore e i diritti connessi (modificata il 19 luglio 1996): Capitolo V Art. 52

Usi liberi: È lecita la comunicazione al pubblico di un'opera pubblicata, quando l'organizzatore non persegue fini di lucro, i partecipanti sono ammessi gratuitamente e, se si tratta di una recitazione, di una rappresentazione o di un'esecuzione dell'opera, nessuno degli artisti interpreti o esecutori riceve una remunerazione speciale. La comunicazione deve dar luogo al versamento di una remunerazione equa. Questa remunerazione non è dovuta per le manifestazioni dei servizi e opere di protezione della gioventù, dei servizi e opere di protezione sociale, dei servizi di assistenza alle persone anziane dell'assistenza sociale ai detenuti, né per le manifestazioni scolastiche, nella misura in cui tali manifestazioni non si rivolgono, tenuto conto della loro funzione sociale o pedagogica, che a un gruppo ristretto di persone.

Germania

Legge sul diritto d'autore e i diritti connessi (modificata il 19 luglio 1996): Art. 52

Comunicazione pubblica: È lecita la comunicazione pubblica di un'opera pubblicata, quando l'organizzatore non persegue scopi lucrativi, i partecipanti sono ammessi gratuitamente e, nel caso di una recitazione, rappresentazione o esecuzione dell'opera, nessuno degli artisti interpreti o esecutori riceve una remunerazione speciale. La comunicazione deve dar luogo al versamento di una remunerazione equa. Questa remunerazione non è dovuta per le manifestazioni dei servizi e opere di protezione della gioventù, dei servizi e opere di protezione sociale, dei servizi di aiuto alle persone anziane dell'assistenza sociale ai detenuti, né per le manifestazioni scolastiche.

Belgio

Eccezione pedagogica

Articolo 22bis, § 1, 3°: La riproduzione frammentaria o integrale su qualsiasi supporto diverso da carta o da un supporto simile, quando questa riproduzione è effettuata a fini di illustrazione dell'insegnamento o della ricerca scientifica nella misura giustificata dallo scopo non lucrativo perseguito e non danneggia lo sfruttamento normale dell'opera. Articolo 22, § 1°, 4° quater: La comunicazione di opere quando questa comunicazione è effettuata a fini di illustrazione dell'insegnamento o della ricerca scientifica da istituzioni riconosciute o organizzate ufficialmente a questo scopo dalle autorità pubbliche e purché questa comunicazione sia giustificata dallo scopo non lucrativo perseguito, rientri nel quadro delle attività ordinarie dell'istituzione, sia effettuata unicamente per mezzo di reti di trasmissione chiuse dell'istituzione e non danneggi lo sfruttamento normale dell'opera.

India

Legge sul diritto d'autore del 1957 (modificata per l'ultima volta dalla legge n. 49 del 1999): Art. 52

I seguenti atti non violano il diritto d'autore: La rappresentazione o l'esecuzione, nel corso delle attività di un istituto di istruzione, di un'opera letteraria, drammatica o musicale da parte del personale e degli studenti dell'istituto, o la proiezione o la diffusione di un film cinematografico o di una registrazione sonora, se il pubblico è limitato a questo personale e a questi studenti, ai genitori e ai tutori degli studenti e alle persone direttamente interessate alle attività dell'istituto.

Giappone

Legge sul diritto d'autore del 6 maggio 1970, modificata per l'ultima volta dalla legge n. 91 del 12 maggio 1995: Art. 38

1) È lecito rappresentare, eseguire o recitare pubblicamente un'opera già divulgata nonché farne una presentazione cinematografica senza scopo di lucro e senza richiedere diritti di ingresso al pubblico o agli spettatori, a condizione, tuttavia, che gli artisti interpreti o esecutori o i recitanti interessati non ricevano alcuna remunerazione per la rappresentazione o l'esecuzione. 2) È lecito diffondere via cavo un'opera già radiodiffusa, senza scopo di lucro e senza richiedere diritti al pubblico o agli spettatori. 3) È altresì lecita la comunicazione pubblica, per mezzo di un apparecchio ricevente, di un'opera già radiodiffusa o diffusa via cavo, a scopo non lucrativo e senza che siano richiesti diritti di ingresso al pubblico o agli spettatori. 5) Gli istituti di insegnamento audiovisivo e gli altri enti senza scopo di lucro designati con decreto in consiglio dei ministri e aventi in particolare per oggetto di proporre al pubblico film cinematografici e altre opere audiovisive possono lecitamente distribuire un'opera cinematografica già resa pubblica per via di prestito di copie di tale opera, senza applicare alcun diritto alle persone che prendono in prestito tali copie.